Art. 24
Segreto d’ufficio
In vigore dal 25 nov 2015
Segreto d’ufficio
1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.
2. Nello scambio di informazioni di cui all’, il segreto d’ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.
3. Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli da 53 a 61 della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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