Art. 22
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 25 nov 2015
Designazione delle autorità competenti
1. Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale, comprese le banche centrali nazionali.
Le autorità competenti garantiscono l’indipendenza dagli enti economici ed evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non sono designati come autorità competenti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni.
3. Gli Stati membri che contino sul proprio territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le rispettive funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.
4. I compiti delle autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 spettano alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
5. Il paragrafo 1 non implica che le autorità competenti debbano esercitare la vigilanza sulle attività commerciali degli istituti di pagamento diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento e dalle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
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