Art. 14
Iscrizione nello Stato membro di origine
In vigore dal 25 nov 2015
Iscrizione nello Stato membro di origine
1. Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico in cui sono iscritti:
a)
gli istituti di pagamento autorizzati e i relativi agenti;
b)
le persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi degli o 33 ei relativi agenti;
c)
gli istituti di cui all’, paragrafo 5, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento in base alla normativa nazionale.
Le succursali degli istituti di pagamento sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine se esse prestano servizi in uno Stato membro diverso da quello di origine.
2. Nel registro pubblico sono specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento autorizzati sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi dell’ o 33. Il registro è pubblicamente consultabile e accessibile online e aggiornato tempestivamente.
3. Le autorità competenti iscrivono nel registro pubblico ogni revoca di autorizzazioni o di esenzioni concesse a norma degli o 33.
4. Le autorità competenti notificano all’ABE le motivazioni sottostanti ogni revoca di autorizzazione e di esenzioni concesse a norma degli o 33.
Storico versioni
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