Art. 101
Risoluzione delle vertenze
In vigore dal 25 nov 2015
Risoluzione delle vertenze
1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano e applichino procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei ricorsi degli utenti di servizi di pagamento aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva, e sorvegliano l’operato dei prestatori di servizi di pagamento a tale riguardo.
Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il prestatore di servizi di pagamento offre i servizi di pagamento e sono disponibili in una lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro pertinente o in un’altra lingua, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente dei servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere ai reclami degli utenti di servizi di pagamento su supporto cartaceo o, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento, su altro supporto durevole. Tale risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme in materia di procedure per la risoluzione delle controversie più vantaggiose per l’utente dei servizi di pagamento rispetto a quella di cui al primo comma. In tal caso si applicano tali norme.
3. Il prestatore di servizi di pagamento comunica all’utente di servizi di pagamento almeno un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a redimere le controversie aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV.
4. L’informazione di cui al paragrafo 3 è indicata in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del prestatore di servizi di pagamento, se esistente, presso le succursali e nelle condizioni generali del contratto fra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento. Viene precisato come ottenere maggiori informazioni sull’organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) pertinente e sulle condizioni per tale ricorso.
Storico versioni
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