Art. 19 · Obblighi di protezione in caso d'insolvenza e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati

Art. 19

Obblighi di protezione in caso d'insolvenza e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati

In vigore dal 25 nov 2015
Obblighi di protezione in caso d'insolvenza e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che agevolano servizi turistici collegati forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevano dai viaggiatori nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza dei professionisti. Se tali professionisti sono il soggetto responsabile del trasporto dei passeggeri, la garanzia copre anche il rimpatrio del viaggiatore. L', paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi da 2 a 5, e l' si applicano mutatis mutandis. 2.   Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, comprensibile ed evidente che il viaggiatore: a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; e b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1. Al fine di conformarsi al presente paragrafo, il professionista che agevola un servizio turistico collegato fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato II oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornisce le informazioni ivi contenute. 3.   Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli e dal capo IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato. 4.   Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.
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