Art. 11 · Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico

Art. 11

Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico

In vigore dal 25 nov 2015
Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico 1.   Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni del contratto di pacchetto turistico diverse dal prezzo ai sensi dell', salvo che: a) l'organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto; b) la modifica sia di scarsa importanza; e c) l'organizzatore dia notizia della modifica al viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole. 2.   Qualora, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui all', paragrafo 2, lettera a), oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 % ai sensi dell', paragrafo 2, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può: a) accettare la modifica proposta; oppure b) risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione. Se risolve il contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore può accettare un pacchetto sostitutivo, ove applicabile, di qualità equivalente o superiore, laddove quest'ultimo sia offerto dall'organizzatore. 3.   L'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2 e, se del caso, a norma del paragrafo 4, della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione a norma del paragrafo 2; c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b), conformemente al diritto nazionale applicabile; e d) ove applicabile, del pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 4.   Qualora le modifiche del contratto di pacchetto turistico di cui al paragrafo 2, primo comma, o del pacchetto sostitutivo di cui al paragrafo 2, secondo comma, comportino un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. 5.   In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo e qualora il viaggiatore non accetti un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore. L', paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, si applica mutatis mutandis.
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