Art. 4 · Etichettatura

Art. 4

Etichettatura

In vigore dal 25 nov 2015
Etichettatura 1.   Le seguenti indicazioni figurano sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti lattiero-caseari definiti all', in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili: a) la denominazione fissata per i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell', lettere a), b) e c), con un'indicazione, per i caseinati alimentari, del o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d); b) per i prodotti commercializzati in miscele: i) la dicitura «miscela di …» seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente, ii) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), iii) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari; c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi; d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione, dell'importatore nel mercato dell'Unione; e) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine; f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione. In deroga al primo comma, le indicazioni di cui alla lettera b), punto iii), e al primo comma, lettere c), d) ed e), possono figurare anche solo in un documento di accompagnamento. 2.   Uno Stato membro vieta nel suo territorio il commercio dei prodotti lattiero-caseari definiti all', lettere a), b) e c), se le indicazioni di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo non figurano in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti dello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati, a meno che tale informazione sia fornita dall'operatore del settore alimentare con altri mezzi. Le suddette indicazioni possono figurare in varie lingue. 3.   Qualora il tenore minimo di proteine del latte stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, risulti superato nei prodotti lattiero-caseari definiti all', ciò può, fatte salve altre disposizioni previste dal diritto dell'Unione, essere indicato in modo adeguato sugli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti.
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