Art. 8 · Controlli di conformità

Art. 8

Controlli di conformità

In vigore dal 25 nov 2015
Controlli di conformità 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i valori per le emissioni monitorate a norma dell'allegato III non superino i valori limite di emissione fissati nell'allegato II. 2.   Gli Stati membri organizzano un sistema efficace, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva. 3.   In caso di non conformità, oltre alle misure adottate dal gestore a norma dell', paragrafo 7, gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura necessaria per assicurare il tempestivo rispristino della conformità. Se la non conformità comporta un significativo peggioramento della qualità dell'aria locale, il funzionamento dell'impianto di combustione medio è sospeso fino a che la conformità non viene ripristinata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2015:2193:oj#art-8