Art. 4
Aggregazione
In vigore dal 25 nov 2015
Aggregazione
L'insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi è considerato un unico impianto di combustione medio ai fini della presente direttiva e la loro potenza termica nominale è sommata ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell'impianto se:
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gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune, o
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tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero, a giudizio dell'autorità competente, essere emessi attraverso un camino comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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