Art. 16 · Sanzioni

Art. 16

Sanzioni

In vigore dal 25 nov 2015
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il 19 dicembre 2017, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.
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