Art. 16
Sanzioni
In vigore dal 25 nov 2015
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il 19 dicembre 2017, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.
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