Art. 12 · Riesame

Art. 12

Riesame

In vigore dal 25 nov 2015
Riesame 1.   Entro il 1o gennaio 2020, la Commissione esamina i progressi compiuti in relazione all'efficienza energetica degli impianti di combustione medi e valuta i vantaggi della fissazione di norme minime di efficienza energetica in linea con le migliori tecniche disponibili. 2.   Entro il 1o gennaio 2023, la Commissione valuta la necessità di riesaminare le disposizioni relative agli impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati, come pure la parte 2 dell'allegato II, sulla base delle tecnologie più avanzate. Nell'ambito del riesame, la Commissione valuta inoltre se, per certi tipi o per la totalità degli impianti di combustione medi, occorra regolamentare le emissioni di CO. Successivamente, si effettua un riesame ogni dieci anni. Tale riesame include una valutazione dell'opportunità di fissare valori limite di emissione più restrittivi, in particolare per i nuovi impianti di combustione medi. 3.   La Commissione presenta una relazione sui risultati dei riesami di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.
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