Art. 11
Relazioni
In vigore dal 25 nov 2015
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o ottobre 2026 e il 1o ottobre 2031, una relazione con le informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.
La prima relazione di cui al primo comma comprende una stima delle emissioni totali annue SO2, NOx e polveri originate da impianti di combustione medi, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.
2. Gli Stati membri presentano altresì alla Commissione, entro il 1o gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di CO e qualsiasi informazione disponibile sulla concentrazione delle emissioni di CO originate da impianti di combustione medi, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità.
3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'.
4. La Commissione, entro dodici mesi dalla data di ricezione delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo trasmesse dagli Stati membri, presenta una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle informazioni rese disponibili a norma dell', paragrafo 11, e dell', paragrafo 12.
5. Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dei paragrafi 3 e 4, la Commissione è coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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