Art. 2
In vigore dal 9 set 2015
È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:1535:oj#art-2