Art. 2 · Modifiche della direttiva 2009/28/CE

Art. 2

Modifiche della direttiva 2009/28/CE

In vigore dal 9 set 2015
Modifiche della direttiva 2009/28/CE La direttiva 2009/28/CE è così modificata: 1) all', secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti: «p)   “rifiuti”: si utilizza la definizione di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese nella presente definizione; q)   “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); r)   “materie ligno-cellulosiche”: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale; s)   “materie cellulosiche di origine non alimentare”: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici; t)   “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo; u)   “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica”: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; v)   “residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; w)   “biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 17. (*2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;" 2) l' è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato al paragrafo 4, lettera d).»; b) al paragrafo 4, il secondo comma è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricità, compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica;» ii) alla lettera b) è aggiunta la frase seguente: «La presente lettera si applica fatti salvi il presente paragrafo, lettera d), e l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);» iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il calcolo del contributo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità da fonti rinnovabili per l'Unione o la quota di elettricità da fonti rinnovabili per il proprio paese, misurata due anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, tale consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.»; iv) sono aggiunte le lettere seguenti: «d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. I biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX non sono conteggiati ai fini del limite fissato al primo comma della presenta lettera. Gli Stati membri possono stabilire che la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose non è computata ai fini del limite fissato al primo comma della presente lettera, a condizione che: i) la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, sia stata effettuata in conformità dell'articolo 18; e ii) tali colture siano coltivate su terreni che rientrano nell'allegato V, parte C, punto 8, e il corrispondente premio “eB” di cui all'allegato V, parte C, punto 7, sia stato incluso nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra al fine di dimostrare la conformità all'articolo 17, paragrafo 2; e) ciascuno Stato membro si adopera per conseguire l'obiettivo di un livello minimo di consumo nel proprio territorio di biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e di altri carburanti, elencati nella parte A dell'allegato IX. A tal fine, entro il 6 aprile 2017, gli Stati membri fissano un obiettivo nazionale che si sforzano di raggiungere. Un valore di riferimento per quest'obiettivo è 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 di cui al primo comma, da raggiungere con biocarburanti a partire dalle materie prime e con altri carburanti, elencati nella parte A dell'allegato IX. Inoltre i biocarburanti ottenuti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX, che le autorità nazionali competenti hanno determinato come rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare o materie ligno-cellulosiche e che sono usati in impianti esistenti prima dell'adozione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), possono essere computati ai fini dell'obiettivo nazionale. Gli Stati membri possono fissare un obiettivo nazionale inferiore al valore di riferimento di 0,5 punti percentuali sulla base di uno o più dei motivi seguenti: i) fattori oggettivi, ad esempio un potenziale limitato di produzione sostenibile dei biocarburanti ottenuti dalle materie prime e di altri carburanti figuranti nella parte A dell'allegato IX, ovvero una disponibilità limitata sul mercato di tali biocarburanti a prezzi economicamente vantaggiosi; ii) caratteristiche tecniche o climatiche specifiche del mercato nazionale dei carburanti per trasporti, ad esempio composizione e condizioni del parco autoveicoli; o iii) politiche nazionali che assegnano risorse finanziarie commisurate per incentivare l'efficienza energetica e l'uso dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. Al momento della fissazione dei loro obiettivi nazionali, gli Stati membri forniscono le informazioni disponibili sulla quantità di biocarburanti consumati a partire dalle materie prime e altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX. Nella determinazione delle politiche volte a promuovere la produzione di carburanti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, gli Stati membri tengono in debita considerazione la gerarchia dei rifiuti quale stabilita all' della direttiva 2008/98/CE, comprese le disposizioni relative all'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione dei vari flussi di rifiuti. La Commissione pubblica conformemente all'articolo 24 della presente direttiva: — gli obiettivi nazionali degli Stati membri, — ove disponibili, i piani degli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi nazionali, — se del caso, i motivi della differenziazione degli obiettivi nazionali degli Stati membri rispetto al valore di riferimento comunicati in conformità dell', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1513, e — una relazione di sintesi sui risultati conseguiti dagli Stati membri verso i rispettivi obiettivi nazionali; f) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX sono considerati pari a due volte il loro contenuto energetico ai fini del rispetto dell'obiettivo fissato al primo comma. (*3)  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).»;" c) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta, se del caso, una proposta che consenta, a determinate condizioni, di prendere in considerazione l'intera quantità di elettricità proveniente da fonti rinnovabili usata per alimentare tutti i tipi di veicoli elettrici per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.»; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Onde ridurre il rischio che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare la cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e i sistemi volontari istituiti a norma dell'articolo 18, incluso se del caso lo scambio di dati. Onde evitare che le materie siano intenzionalmente modificate o eliminate per farle rientrare nell'allegato IX, gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione di sistemi per rintracciare e seguire le materie prime e i biocarburanti da esse derivati lungo l'intera filiera di valore. Gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate qualora si individuino frodi. Entro il 31 dicembre 2017, e in seguito ogni due anni, gli Stati membri riferiscono in merito alle misure da essi adottate se non hanno fornito informazioni equivalenti sull'affidabilità e la protezione contro la frode nelle loro relazioni sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili elaborate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per modificare l'elenco delle materie prime figurante nella parte A dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna materia prima da aggiungere all'elenco figurante nella parte A dell'allegato IX. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE e sostiene la conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni né significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili e non rischia di creare impatti negativi sull'ambiente e la biodiversità.»; 3) all', il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo all'adeguamento ai progressi scientifici e tecnici del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all'allegato III.»; 4) all', i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è: a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento delle disposizioni dell', paragrafi 1, 2 e 4; e b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto, da parte dello Stato membro che accetta il trasferimento, delle disposizioni dell', paragrafi 1, 2 e 4. 2.   Gli accordi di cui al presente articolo, paragrafo 1, relativamente all', paragrafi 1, 2 e 4, possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione.»; 5) l'articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti operativi successivamente al 5 ottobre 2015. Un impianto è considerato operativo se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi. In caso di impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35 % fino al 31 dicembre 2017 e al 50 % a partire dal 1o gennaio 2018. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.»; b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; 6) l'articolo 18 è così modificato: a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, per stabilire l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi del presente paragrafo. La Commissione provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare.»; b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché in merito agli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.»; c) al paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti: «I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 (“sistemi volontari”) pubblicano periodicamente, e almeno una volta all'anno, un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza. In particolare per prevenire le frodi, la Commissione può, sulla base di un'analisi dei rischi o delle relazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, secondo comma, precisare le norme del controllo indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti.»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni. La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in merito al quale è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 le presenti entro il 6 ottobre 2016, e successivamente ogni anno entro il 30 aprile, una relazione che contempli ciascuno dei punti indicati al terzo comma del presente paragrafo. In generale, le relazioni coprono l'anno civile precedente. La prima relazione copre almeno sei mesi a partire dal 9 settembre 2015. L'obbligo di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi. Entro il 6 aprile 2017 e successivamente nell'ambito delle sue relazioni conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza le relazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo e rivede il funzionamento degli accordi di cui al paragrafo 4 o dei sistemi volontari in relazione ai quali è stata adottata una decisione a norma del presente articolo e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito di consultazioni con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi o dei sistemi interessati. La relazione analizza i seguenti aspetti: in generale: a) l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori prassi del settore; b) la disponibilità di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema, nonché l'esperienza e la trasparenza nella loro applicazione; c) la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue applicabili dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l'accessibilità delle relazioni di revisione; d) la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta ai loro contributi; e) la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema; f) l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti; g) la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema che identifichi le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del seguito da dare ai sospetti casi di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati; e in particolare: h) le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione; i) i criteri per il riconoscimento o l'accreditamento degli organismi di certificazione; j) le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione; k) le modalità per agevolare o migliorare la promozione delle migliori prassi. La Commissione pubblica le relazioni dei sistemi volontari, in forma aggregata o nella loro integralità se opportuno, sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24. Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni stabilite nella presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5.»; e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 17 in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta, decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1.»; 7) l'articolo 19 è così modificato: a) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole incluse nelle relazioni di cui al paragrafo 2 nel caso degli Stati membri e, nel caso dei territori esterni all'Unione, nelle relazioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2 ed elaborate dagli organi competenti possono essere presentate alla Commissione. 4.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi tipicamente prodotte in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2. 5.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora e pubblica una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione. Qualora le suddette relazioni di cui al primo comma indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»; b) il paragrafo 6 è soppresso; c) al paragrafo 7, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «7.   La Commissione esamina regolarmente l'allegato V al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, in particolare per quanto riguarda: — le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui, — le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari, — le modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e — lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari. I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare aggiunte all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per aggiungere, ma non per cancellare o modificare, i valori tipici e i valori standard stimati di cui all'allegato V, parti A, B, D ed E, per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi per le quali nel suddetto allegato non sono ancora inclusi valori specifici.»; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.»; 8) l'articolo 21 è soppresso; 9) all'articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato: a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione delle risorse incentrata sugli aspetti di sostenibilità connessi all'effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata della biomassa, tenuto conto delle particolarità economiche e tecnologiche locali e regionali, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi;» b) è aggiunta la lettera seguente: «o) le quantità di biocarburanti e bioliquidi in unità di energia corrispondenti a ciascuna delle categorie di materie prime elencate nella parte A dell'allegato VIII prese in considerazione da tale Stato membro ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all', paragrafi 1 e 2, e all', paragrafo 4, primo comma.»; 10) l'articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 1, l'ultima frase è soppressa; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera o), compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato VIII. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.»; c) al paragrafo 5, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «e) la disponibilità e la sostenibilità dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione dell'effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata della biomassa tenuto conto delle particolarità economiche e tecnologiche locali e regionali, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi; f) i dati sui risultati disponibili delle ricerche scientifiche relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per tutte le filiere di produzione e l'analisi di tali risultati, corredate di una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell'analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato; e g) gli sviluppi tecnologici e la disponibilità di dati sull'uso e sull'impatto economico e ambientale dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti nell'Unione a partire da colture non alimentari dedicate coltivate soprattutto a fini energetici.»; d) al paragrafo 8, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) riguardo agli obiettivi di cui all', paragrafo 4, una valutazione: i) del rapporto costo-efficacia delle misure da attuare per raggiungere tali obiettivi; ii) dell'analisi della possibilità di realizzare tali obiettivi, garantendo nel contempo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nell'Unione e nei paesi terzi, e considerando l'impatto economico, ambientale e sociale, compresi gli effetti e l'impatto indiretti sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione; iii) dell'impatto dell'attuazione degli obiettivi sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili; iv) della disponibilità commerciale degli autoveicoli a motore elettrico, ibrido e a idrogeno nonché della metodologia scelta per calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti; v) della stima della situazione specifica del mercato, tenendo conto in particolare dei mercati in cui i carburanti per autotrazione rappresentano oltre la metà del consumo finale di energia e dei mercati che dipendono totalmente dai biocarburanti importati.»; 11) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Procedura di comitato 1.   Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato sulle fonti di energia rinnovabili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). 2.   Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 12) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 25 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 5, all', paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 ottobre 2015. 3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 5, all', paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 5, e dell'articolo 19, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 13) l'allegato V è modificato e gli allegati VIII e IX sono aggiunti conformemente all'allegato II della presente direttiva.
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