Art. 1
Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili
In vigore dal 29 apr 2015
La direttiva 94/62/CE è così modificata:
1)
all' sono inseriti i punti seguenti:
«1 bis) “plastica”: un polimero ai sensi dell', punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
1 ter) “borse di plastica”: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti;
1 quater) “borse di plastica in materiale leggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;
1 quinquies) “borse di plastica in materiale ultraleggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari;
1 sexies) “borse di plastica oxo-degradabili”: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
(*1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»
"
;
2)
all' sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.
Tali misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.
Le misure adottate dagli Stati membri includono l'una o l'altra delle seguente opzioni o entrambe:
a)
adozione di misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2025 o obiettivi equivalenti in peso. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse dagli obiettivi di utilizzo nazionali;
b)
adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse da tali misure.
Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri riferiscono sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero quando forniscono alla Commissione dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in conformità dell'articolo 12.
Entro il 27 maggio 2016, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero e adegua i modelli di segnalazione adottati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
1 ter. Fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri possono adottare misure tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore.
1 quater. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano attivamente, almeno nel primo anno successivo al 27 novembre 2016, campagne di informazione e di sensibilizzazione sull'impatto ambientale nocivo dell'utilizzo eccessivo di borse di plastica in materiale leggero.»
;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili
Entro il 27 maggio 2017 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.»
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4)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 20 bis
Relazione sulle borse di plastica
1. Entro il 27 novembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'efficacia delle misure di cui all', paragrafo 1 bis, a livello di Unione nel contrastare la dispersione dei rifiuti, modificare il comportamento dei consumatori e promuovere la prevenzione dei rifiuti. Se dalla valutazione emerge che le misure adottate non sono efficaci, la Commissione esamina altre modalità possibili per conseguire una riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, tra cui la definizione di obiettivi realistici e raggiungibili a livello di Unione e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.
2. Entro il 27 maggio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'impatto dell'uso di borse di plastica oxo-degradabili sull'ambiente e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.
3. Entro il 27 maggio 2017 la Commissione valuta gli impatti dei cicli di vita delle diverse soluzioni possibili al fine di ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale ultraleggero e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.»
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5)
all'articolo 22, paragrafo 3 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3 bis. Purché gli obiettivi di cui all' e all'articolo 6 siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all', paragrafo 1 bis, e all'articolo 7 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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