Art. 7 · Accesso alla tutela consolare e altri accordi

Art. 7

Accesso alla tutela consolare e altri accordi

In vigore dal 20 apr 2015
Accesso alla tutela consolare e altri accordi 1.   I cittadini non rappresentati hanno il diritto chiedere tutela all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. 2.   Fatto salvo l', uno Stato membro può rappresentare un altro Stato membro in modo permanente e le ambasciate e i consolati degli Stati membri possono, ove considerato necessario, concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tali accordi, che devono essere pubblicizzati dall'Unione e dagli Stati membri per garantire la trasparenza per i cittadini non rappresentati. 3.   Nei casi in cui è stato concluso un accordo pratico secondo quanto disposto nel paragrafo 2, un'ambasciata o un consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare e che non sono designati quali competenti conformemente allo specifico accordo esistente garantiscono che la domanda del cittadino sia trasferita all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare così compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.
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