Art. 4
Cittadini non rappresentati nei paesi terzi
In vigore dal 20 apr 2015
Cittadini non rappresentati nei paesi terzi
Ai fini della presente direttiva, per «cittadino non rappresentato» si intende qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:637:oj#art-4