Art. 3 · Tutela consolare da parte dello Stato membro di cittadinanza

Art. 3

Tutela consolare da parte dello Stato membro di cittadinanza

In vigore dal 20 apr 2015
Tutela consolare da parte dello Stato membro di cittadinanza Lo Stato membro di cittadinanza di un cittadino non rappresentato può chiedere allo Stato membro a cui il cittadino non rappresentato chiede o da cui riceve tutela consolare che la domanda o il caso del cittadino non rappresentato gli siano trasferiti al fine di potergli fornire tutela consolare in conformità del diritto o della prassi nazionale. Lo Stato membro che riceve tale richiesta cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.
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