Art. 19 · Relazioni, valutazione e revisione

Art. 19

Relazioni, valutazione e revisione

In vigore dal 20 apr 2015
Relazioni, valutazione e revisione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 1o maggio 2021. 2.   Nella relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche per adeguare la presente direttiva al fine di facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione alla tutela consolare.
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