Art. 12
Cooperazione locale
In vigore dal 20 apr 2015
Cooperazione locale
Le riunioni di cooperazione locale comprendono un regolare scambio di informazioni su questioni rilevanti per i cittadini non rappresentati. In tali riunioni gli Stati membri convengono, ove necessario, accordi pratici, di cui all', per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente nel paese terzo in questione. Salvo altrimenti concordato dagli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante di uno Stato membro in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione.
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