Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 apr 2015
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2016. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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