Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 apr 2015
L'equipaggiamento elencato alla colonna 1 dell'allegato A.1 o trasferito dall'allegato A.2, che è stato prodotto precedentemente al 30 aprile 2016 in conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può continuare ad essere commercializzato e utilizzato a bordo di una nave dell'Unione fino al 30 aprile 2018.
Storico versioni

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