Art. 1 · Campo d'applicazione

Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 8 apr 2015
Campo d'applicazione 1.   La presente direttiva si applica all'importazione nell'Unione di: a) tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo; b) prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre normative dell'Unione. 2.   Nel caso in cui i tessuti e le cellule umani da importare siano destinati a essere utilizzati esclusivamente in prodotti fabbricati che sono disciplinati da altre normative dell'Unione, la presente direttiva si applica unicamente alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo che avvengono al di fuori dell'Unione, nonché alla partecipazione al fine di garantire la rintracciabilità dal donatore al ricevente e viceversa. 3.   La presente direttiva non si applica: a) all'importazione di tessuti e di cellule di cui all', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/23/CE direttamente autorizzata dall'autorità competente o dalle autorità competenti; b) all'importazione di tessuti e di cellule di cui all', paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/23/CE direttamente autorizzata in caso di emergenza; c) al sangue e ai suoi componenti secondo la definizione della direttiva 2002/98/CE; d) agli organi o parti di organi secondo la definizione della direttiva 2004/23/CE.
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