Art. 6
Relazione degli Stati membri alla Commissione
In vigore dal 11 mar 2015
Relazione degli Stati membri alla Commissione
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione esaustiva entro il 6 maggio 2016 e in seguito ogni due anni.
La relazione esaustiva indica il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste fallite.
La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.
Storico versioni
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