Art. 5 · Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

Art. 5

Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

In vigore dal 11 mar 2015
Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 1.   Lo Stato membro dell'infrazione decide se avviare o meno procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale elencate all'. Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare siffatti procedimenti, esso ne informa di conseguenza, ai sensi del diritto nazionale, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale. Tali informazioni comprendono, conformemente al diritto nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione nel territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma del diritto di tale Stato membro. 2.   Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente, in particolare la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione. A tal fine, lo Stato membro dell'infrazione può utilizzare il modello riportato nell'allegato II. 3.   Lo Stato membro dell'infrazione che decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale elencate all' invia, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.
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