Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 mar 2015
Ambito di applicazione La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale: a) eccesso di velocità; b) mancato uso della cintura di sicurezza; c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; d) guida in stato di ebbrezza; e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti; f) mancato uso del casco protettivo; g) circolazione su una corsia vietata; h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida
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