Art. 11 · Revisione della direttiva

Art. 11

Revisione della direttiva

In vigore dal 11 mar 2015
Revisione della direttiva Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, secondo comma, la Commissione presenta, entro il 7 novembre 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare e, se del caso, formula proposte volte a contemplare i seguenti aspetti: — una valutazione dell'eventuale necessità di aggiungere all'ambito di applicazione della presente direttiva altre infrazioni in materia di sicurezza stradale, — una valutazione dell'efficacia della presente direttiva sulla riduzione del numero di vittime della strada nell'Unione, — una valutazione della necessità di definire norme comuni per le apparecchiature e per le procedure automatiche di controllo. In tale contesto, la Commissione è invitata a elaborare a livello di Unione orientamenti in materia di sicurezza stradale nel quadro della politica comune dei trasporti, al fine di garantire una maggiore convergenza dell'applicazione della normativa stradale da parte degli Stati membri attraverso metodi e prassi comparabili. Tali orientamenti possono contemplare almeno le infrazioni elencate nell', lettere da a) a d), — una valutazione della necessità di rafforzare l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale e proporre criteri comuni riguardo alle procedure di follow-up in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell'Unione in materia, tra cui la politica comune dei trasporti, — la possibilità di armonizzare i codici della strada, ove opportuno, — una valutazione delle applicazioni informatiche di cui all', paragrafo 4, al fine di garantire una corretta attuazione della presente direttiva nonché uno scambio efficiente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli.
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