Art. 3
Definizioni
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE;
b)
«lavoratore stagionale», il cittadino di un paese terzo che conservi la propria residenza principale in un paese terzo e che soggiorni legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra tale cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro;
c)
«attività soggetta al ritmo delle stagioni», un’attività legata a un certo periodo dell’anno da un evento ricorrente o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono quantità di forza lavoro notevolmente superiori a quelle necessarie per le attività abituali;
d)
«permesso di lavoro stagionale», un’autorizzazione rilasciata secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (17) recante un riferimento al lavoro stagionale e atta a consentire al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo superiore a 90 giorni ai sensi della presente direttiva;
e)
«visto per soggiorno di breve durata», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell’, lettera a), punto 2, del codice dei visti o rilasciata conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen;
f)
«visto per soggiorno di lunga durata», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell’ della convenzione di applicazione Schengen o rilasciata conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen;
g)
«procedura unica di domanda», una procedura avviata a seguito di un’unica domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, volta all’adozione di una decisione in merito alla domanda di permesso di lavoro stagionale;
h)
«autorizzazione per motivi di lavoro stagionale», una delle autorizzazioni di cui all’ che autorizza il suo titolare a soggiornare e lavorare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi della presente direttiva;
i)
«permesso di lavoro», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del diritto nazionale a fini di lavoro nel territorio di tale Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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