Art. 26 · Statistiche

Art. 26

Statistiche

Statistiche 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale rilasciate per la prima volta e, per quanto possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è stata prorogata, rinnovata o revocata. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, e, per quanto possibile, per periodo di validità dell’autorizzazione e settore economico. 2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017. 3.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
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