Art. 25
Agevolazione delle denunce
Agevolazione delle denunce
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, ovvero tramite un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili, esclusi i procedimenti e le decisioni concernenti visti per soggiorni di breve durata, previste ai fini dell’applicazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori stagionali abbiano parità di accesso, rispetto agli altri lavoratori che occupano una funzione analoga, alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all’impresa o a un’azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32014L0036#art-25