Art. 23 · Diritto alla parità di trattamento

Art. 23

Diritto alla parità di trattamento

Diritto alla parità di trattamento 1.   I lavoratori stagionali hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante almeno per quanto concerne: a) le condizioni di impiego, compresa l’età minima richiesta per poter lavorare, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l’orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro; b) il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; c) il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro, per quanto concerne ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi; d) i settori della sicurezza sociale elencati all’ del regolamento (CE) n. 883/2004; e) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, tranne per quanto riguarda l’alloggio, ferma restando la libertà di contratto conformemente al diritto dell’Unione o nazionale; f) i servizi di consulenza sul lavoro stagionale forniti dagli uffici di collocamento; g) l’istruzione e la formazione professionale; h) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; i) le agevolazioni fiscali, nella misura in cui il lavoratore stagionale sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato. I lavoratori stagionali che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore stagionale, ottengono diritti pensionistici basati sull’impiego stagionale precedente del lavoratore e acquisiti in conformità della legislazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo. 2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento: i) ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera d), escludendo le prestazioni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010; ii) ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera g), limitandone l’applicazione all’istruzione e alla formazione professionale che sia direttamente collegata all’attività lavorativa specifica ed escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti; iii) ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera i), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitandone l’applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore stagionale per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano la residenza o il domicilio abituale nel territorio dello Stato membro interessato. 3.   Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di prorogare o rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale a norma degli .
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