Art. 20 · Alloggio

Art. 20

Alloggio

Alloggio 1.   Gli Stati membri esigono prove del fatto che il lavoratore stagionale beneficerà di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato secondo il diritto e/o la prassi nazionale, per la durata del loro soggiorno. L’autorità competente è informata di ogni cambiamento di alloggio del lavoratore stagionale. 2.   Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite: a) il lavoratore stagionale può essere tenuto a pagare un affitto il cui costo non è essere eccessivo rispetto alla sua retribuzione e rispetto alla qualità dell’alloggio. Il canone di affitto non è trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale; b) il datore di lavoro fornisce al lavoratore stagionale un contratto di locazione o un documento equivalente, in cui sono chiaramente indicate le condizioni di locazione dell’alloggio; c) il datore di lavoro assicura che l’alloggio soddisfi i criteri generali di salute e di sicurezza in vigore nello Stato membro interessato.
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