Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono al di fuori del territorio degli Stati membri e che chiedono di essere ammessi o sono stati ammessi ai sensi della presente direttiva, nel territorio di uno Stato membro per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro, ad eccezione dei casi di cui all’. 2.   Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, elencano i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Gli Stati membri possono modificare tale elenco, se del caso, in consultazione con le parti sociali. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure. 3.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che: a) svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi dall’articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di paesi terzi distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; b) sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16); c) godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32014L0036#art-2