Art. 18 · Garanzie procedurali

Art. 18

Garanzie procedurali

Garanzie procedurali 1.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Le autorità competenti notificano tale decisione per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. 2.   In caso di domanda di proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato a interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso. Qualora la validità dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale scada durante la procedura di proroga o rinnovo, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, autorizzano il lavoratore stagionale a soggiornare nel loro territorio fino all’adozione di una decisione da parte delle autorità competenti, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il periodo di validità di tale autorizzazione e il periodo di cui all’, paragrafo 1, non sia scaduto. Qualora si applichi il secondo comma, gli Stati membri possono, tra l’altro: a) rilasciare permessi di soggiorno temporanei o autorizzazioni equivalenti sino all’adozione di una decisione; b) autorizzare il lavoratore stagionale a lavorare fino all’adozione di una decisione. Nel corso del periodo di esame della domanda di proroga o rinnovo, si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva. 3.   Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per la comunicazione delle informazioni. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. 4.   La motivazione di una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto al richiedente. La motivazione di una decisione che revochi l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto sia al lavoratore stagionale sia, se previsto dal diritto nazionale, al datore di lavoro. 5.   Una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda, rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o revochi un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale o l’autorità amministrativa presso cui il ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo. 6.   Le garanzie procedurali concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32014L0036#art-18