Art. 15 · Proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

Art. 15

Proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

Proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale 1.   Entro il periodo massimo di cui all’, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2 e, se applicabile, all’, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno, nel caso in cui i lavoratori stagionali proroghino il loro contratto con lo stesso datore di lavoro. 2.   Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a prorogare il loro contratto con lo stesso datore di lavoro e il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all’, paragrafo 1. 3.   Entro il periodo massimo di cui all’, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2 e, se applicabile, all’, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno per farsi assumere da un altro datore di lavoro. 4.   Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a farsi assumere da un altro datore di lavoro e a prorogare il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all’, paragrafo 1. 5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri accettano la presentazione di una domanda quando il lavoratore stagionale ammesso ai sensi della presente direttiva si trova sul territorio dello Stato membro in questione. 6.   Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale qualora il posto vacante in questione possa essere coperto da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell’Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione. 7.   Gli Stati membri rifiutano di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell’, paragrafo 1. 8.   Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o chiede protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato. 9.   L’, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b), c) e d), non si applica a un lavoratore stagionale che presenti domanda di assunzione presso un altro datore di lavoro conformemente al paragrafo 3 qualora tali disposizioni si applichino al precedente datore di lavoro. 10.   I motivi di proroga di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti. 11.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, ogni decisione relativa ad una domanda di proroga o di rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.
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