Art. 1
Oggetto
Oggetto
1. La presente direttiva determina le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e definisce i diritti dei lavoratori stagionali.
2. Per soggiorni non superiori a 90 giorni, la presente direttiva si applica fatto salvo l’acquis di Schengen, in particolare il codice dei visti, il codice frontiere Schengen e il regolamento (CE) n. 539/2001.
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