Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 dic 2014
La direttiva 2011/16/UE è così modificata: 1) all', il punto 9 è sostituito dal seguente: «9.   “scambio automatico”: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I.» ; 2) l'articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione. Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l'efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell'allegato I. Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d'imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione: a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; e) nel caso di un Conto di Custodia: i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto; f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni. Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (*1), nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE. (*1)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).» " ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Anteriormente al 1o luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi. Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che: a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1o gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3 bis sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.» ; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La comunicazione di informazioni ha luogo come segue: a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili; b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all'anno, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.» ; e) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   Ai fini della sezione VIII, parti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, entro il 31 luglio 2015 ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione l'elenco delle entità e dei conti che devono essere trattati, rispettivamente, come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e come Conti Esclusi. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e aggiorna se necessario. Gli Stati membri assicurano che tali tipi di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nella sezione VIII, parti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, e in particolare che l'attribuzione a un'Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l'attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.» ; 3) all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico e basato sul formato elettronico esistente a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE, da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.» ; 4) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri, nonché della sicurezza della rete CCN. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN, nonché della sicurezza dei loro sistemi. Gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato. Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.» ; 5) l'articolo 25 è così modificato: a) l'attuale testo dell'articolo 25 diventa il paragrafo 1; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2.   Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE. 3.   Nonostante il paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione posta sotto la sua giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è una Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente alla presente direttiva e affinché l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione fornisca a tale persona fisica tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della sua legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, comunque, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, all'autorità competente del suo Stato membro di residenza. 4.   Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.» ; 6) sono aggiunti gli allegati I e II, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.
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