Art. 22 · Applicazione temporale

Art. 22

Applicazione temporale

In vigore dal 26 nov 2014
Applicazione temporale 1.   Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell' al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente. 2.   Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell', diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:104:oj#art-22