Art. 16 · Linee guida per i giudici nazionali

Art. 16

Linee guida per i giudici nazionali

In vigore dal 26 nov 2014
Linee guida per i giudici nazionali La Commissione emana linee guida per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sull'acquirente indiretto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:104:oj#art-16