Art. 15 · Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento

Art. 15

Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento

In vigore dal 26 nov 2014
Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento 1.   Al fine di evitare che, per effetto di azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento, si determinino pluralità di responsabilità o un'assenza di responsabilità da parte dell'autore della violazione, gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se l'onere della prova risultante dall'applicazione degli sia soddisfatto, i giudici nazionali investiti di un'azione per il risarcimento del danno possano, tramite gli strumenti previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, tenere debito conto: a) delle azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione del diritto della concorrenza, ma intentate da attori che si trovano a un altro livello della catena di approvvigionamento; b) delle decisioni giudiziarie risultanti da azioni per il risarcimento del danno di cui alla lettera a); c) delle pertinenti informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza. 2.   Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:104:oj#art-15