Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 ott 2014
La direttiva 2009/126/CE è così modificata: (1) All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell', che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85 %, come certificato dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-1:2013.» . (2) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II di recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all'anno ai sensi della norma EN 16321-2:2013» .
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