Art. 29 · Informazioni sul controllo da tenere disponibili ai fini del relativo esame

Art. 29

Informazioni sul controllo da tenere disponibili ai fini del relativo esame

In vigore dal 15 ott 2014
Informazioni sul controllo da tenere disponibili ai fini del relativo esame 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori conservino le informazioni sul controllo dei punti critici di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE e, se richiesto, le mettano a disposizione ai fini del relativo esame. 2.   Tali registrazioni restano disponibili per un periodo di almeno tre anni dalla produzione dei materiali in questione. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori conservino le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto.
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