Art. 22
Requisiti relativi al terreno
In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti relativi al terreno
1. Le piante madri certificate possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi.
Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che la pianta madre certificata in questione sia piantata e sono ripetuti durante la crescita qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri certificate o per il materiale certificato in questione.
2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.
3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
Storico versioni
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