Art. 15
Requisiti per la certificazione dei materiali di base
In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti per la certificazione dei materiali di base
1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri di base e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali di base se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. I materiali di moltiplicazione sono moltiplicati a partire da una pianta madre di base.
Una pianta madre di base soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a)
essere coltivata a partire da materiali di pre-base; oppure
b)
essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di base conformemente all'.
3. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui all', all', paragrafo 6, e all'.
4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
a)
requisiti fitosanitari, come disposto all';
b)
requisiti relativi al terreno, come disposto all';
c)
requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base, come disposto all'; nonché
d)
requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'.
5. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di base se è corrispondente alla descrizione della sua specie, se soddisfa i requisiti di cui all', paragrafi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli .
6. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 va inteso come riferimento alle piante madri di base e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali di base.
7. Qualora una pianta madre di base o i materiali di base non soddisfino più i requisiti di cui all', all', paragrafi 2 e 6, e agli articoli, 12, 16 e 17, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.
8. Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di base o un materiale di base che non soddisfa più i requisiti di cui all', paragrafi 2 e 6, e agli , il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madre di base e gli altri materiali di base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per quanto riguarda le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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