Art. 13 · Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base

Art. 13

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base

In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base 1.   Il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di pre-base accettata conformemente all', paragrafo 1. 2.   Il fornitore può propagare una pianta madre di pre-base per produrre materiali di pre-base. 3.   La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di pre-base si svolgono conformemente ai protocolli di cui al paragrafo 4. 4.   Gli Stati membri applicano i protocolli relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base. Gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. I protocolli di cui al comma 1 del presente paragrafo sono stati sottoposti a verifica per quanto riguarda i generi o le specie pertinenti, per un periodo di tempo ritenuto appropriato per tali generi o specie. Detto periodo di tempo è ritenuto appropriato quando consente la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispondenza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti. 5.   Il fornitore può rinnovare la pianta madre di pre-base solo prima della fine del periodo di cui all', paragrafo 6.
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