Art. 10 · Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base

Art. 10

Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base

In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base 1.   Una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. La percentuale di piante madri di pre-base o di materiali di pre-base infestata dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, non supera i livelli di tolleranza ivi stabiliti. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti le piante madri di pre-base o i materiali di pre-base in questione risultano conformi a tali livelli. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione. 2.   L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di una pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione. 3.   Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile. 4.   Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.
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