Art. 9 · Cancellazione di una varietà dal registro delle varietà

Art. 9

Cancellazione di una varietà dal registro delle varietà

In vigore dal 15 ott 2014
Cancellazione di una varietà dal registro delle varietà Gli Stati membri provvedono affinché una varietà sia cancellata dal registro delle varietà qualora: a) le condizioni per la registrazione, contemplate all', non siano più soddisfatte; b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata.
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