Art. 8 · Rinnovo della registrazione di una varietà

Art. 8

Rinnovo della registrazione di una varietà

In vigore dal 15 ott 2014
Rinnovo della registrazione di una varietà 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione di una varietà possa essere rinnovata per ulteriori periodi massimi di 30 anni, a condizione che i materiali di tale varietà siano ancora disponibili. Nel caso di una varietà geneticamente modificata, il rinnovo è subordinato anche alla condizione che il rispettivo organismo geneticamente modificato continui ad essere autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il periodo di rinnovo è limitato al periodo di autorizzazione dell'organismo geneticamente modificato in questione. 2.   Per il rinnovo della registrazione gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato. La domanda è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. Uno Stato membro può tuttavia rinnovare la registrazione di una varietà per la quale non è stata presentata alcuna domanda scritta, qualora ritenga che il rinnovo serva a preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile o risponda ad un altro interesse generale.
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