Art. 7 · Periodo di validità della registrazione di una varietà

Art. 7

Periodo di validità della registrazione di una varietà

In vigore dal 15 ott 2014
Periodo di validità della registrazione di una varietà Il periodo massimo di validità della registrazione di una varietà è di 30 anni. In caso di varietà geneticamente modificate, la validità della registrazione è limitata al periodo per il quale l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_impl:2014:97:oj#art-7