Art. 5 · Domanda di registrazione di una varietà

Art. 5

Domanda di registrazione di una varietà

In vigore dal 15 ott 2014
Domanda di registrazione di una varietà 1.   Per la registrazione di una varietà come varietà avente una descrizione ufficiale, gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato. 2.   Alla domanda è allegato quanto segue: a) le informazioni richieste dai questionari tecnici definiti all'atto della presentazione della domanda: i) nell'allegato II dei «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per la specie pertinente per la quale un tale protocollo è stato pubblicato; oppure, qualora tali protocolli non siano stati pubblicati, ii) nella sezione X delle «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) e nell'allegato della linea guida in questione relativa alla specie pertinente per la quale dette linee guida sono state pubblicate; oppure, qualora tali linee guida non siano state pubblicate, iii) nelle disposizioni nazionali; b) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è oggetto di una domanda di registrazione in un altro Stato membro; c) una denominazione proposta; d) nel caso di una varietà geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 3.   Il richiedente può presentare, congiuntamente alla sua domanda, quanto segue: a) una descrizione ufficiale stabilita a norma dell', paragrafo 5, da un organismo ufficiale responsabile di un altro Stato membro; b) ogni altra informazione utile.
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